Maternità Co.Co.Co.
Il Decreto Ministeriale n° 247/2007 ha esteso, a partire dal 7 novembre 2007, il diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria) e all'astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps che non siano titolari di pensione, non iscritte ad altre forme previdenziali e che versino:
- dal 1° gennaio 2015 l'aliquota del 30,72%
- dal 1° gennaio 2016 l'aliquota del 31,72%
- dal 1° gennaio 2017 l'aliquota del 32,72%
- dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del 33,72%
Procedimento
La collaboratrice è tenuta a comunicare, con la massima tempestività, al Datore di Lavoro (Responsabile del Servizio, Direttore di Dipartimento o di Unità Operativa) l’eventuale stato di gravidanza (Sezione Modulistica), allegando il certificato medico del ginecologo convenzionato al fine della valutazione di esistenza di rischio specifico in materia di sicurezza e salute connessa alla propria attività.
Il Datore di Lavoro provvederà ad individuare una mansione esente da rischi ai sensi del Decreto Legislativo n°151/2001.
Sono previste le seguenti tipologie di astensione, come meglio specificato nell'allegato "Tipologie di Astensione":
- Astensione obbligatoria
- Astensione anticipata
- Astensione flessibile
Indennità di maternità
Quando sorge l’obbligo di astensione dal lavoro nei termini sopra indicati, l’attività contrattuale è sospesa senza erogazione del compenso ed è previsto il pagamento di un indennità sostitutiva di retribuzione (indennità di maternità). La prestazione economica è pagata dall’Inps ed è pari all’ 80% del reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione.
Ufficio Personale tecnico amministrativo
Settore carriere
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